          | Consiglio d'Istituto
Il Consiglio di Istituto, istituito per realizzare
la partecipazione nella gestione della scuola, è formato nelle scuole secondarie
superiori dal Dirigente Scolastico, che è membro di diritto, e dalle rappresentanze
elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli
alunni e degli studenti. Art. 35 Competenze e adempimenti
Il Consiglio di Istituto si riunisce per: - l'approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- deliberare
l'acquisto delle attrezzature e dei sussidi didattici;
- l'indicazione
dei criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione ad esse dei singoli
Docenti;
- la formulazione dell'orario
di servizio e l'adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;
- l'indicazione dei criteri generali
per il P.O.F.;
- l'attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare
riguardo agli Interventi Didattici Educativi e Integrativi (IDEI), alle attività
complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione;
- la
promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione
e di esperienza e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.
Il
Consiglio di Istituto esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento
previste dagli artt. 276 e seguenti e si pronuncia su ogni altro argomento attribuito
dal Testo Unico (T. U.), dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza, acquisendo
nel processo verbale della seduta copia degli atti esaminati preliminarmente per
competenza dalla Giunta stessa e/o da altro organo collegiale. Il Consiglio
di Istituto si riunisce inoltre tutte le volte che lo riterranno necessario il
Presidente del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico che ne farà richiesta
allo stesso Presidente o un terzo dei suoi componenti. Entro il 31 Ottobre
di ogni anno, il Consiglio di Istituto approva la relazione sulle materie di sua
competenza da inviare al Provveditore agli studi. In caso di reclami o per
riscontrare il regolare adempimento delle proprie deliberazioni, il Consiglio
verifica collegialmente la validità, i tempi ed i modi delle esecuzioni delle
deliberazioni stesse, estendendo l'esame anche al relativo provvedimento esecutivo
conseguente al deliberato. Ogni componente del Consiglio può chiedere al Presidente
informazioni o spiegazioni sulla esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni
validamente adottate. Art. 35.1 Convocazione Il Consiglio
di Istituto è convocato dal Presidente secondo le modalità previste dall'art.
8 del presente regolamento, ogni qual volta lo ritenga opportuno. Il Presidente
è tenuto a convocare il Consiglio stesso: - su
richiesta del Dirigente Scolastico;
- su
richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio (escludendo dal computo il Presidente
stesso).
Le convocazioni avranno
luogo, di norma, almeno una volta ogni due mesi da Ottobre a Giugno di ogni anno
scolastico, mentre quelle a richiesta non oltre dieci giorni dopo la formalizzazione
della stessa. Nel fissare l'orario delle sedute, il Presidente è invitato
a tenere presenti, nei limiti del possibile, le esigenze di servizio e di lavoro
dei componenti del Consiglio. La prima convocazione del Consiglio di Istituto,
immediatamente successiva alla nomina dei componenti, è disposta dal Dirigente
Scolastico. Art. 35.2 Elezione del Presidente Nella prima
seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i componenti
rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. L'elezione è fatta a scrutinio
segreto e prevede la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio;
qualora il quorum suddetto non venga raggiunto nella prima votazione, il Presidente
è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla
votazione almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è
eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche
un vice Presidente secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
Art. 35.3 Pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del Consiglio
di Istituto avviene mediante affissione in apposito Albo della copia integrale
del testo della sola deliberazione, sottoscritta ed autenticata dal Segretario
del Consiglio, in base alle vigenti disposizioni di legge. L'affissione avviene
entro il termine massimo di giorni otto dalla relativa seduta del Consiglio. La
copia della deliberazione rimane esposta per almeno dieci giorni. I verbali
e tutti gli atti preparatori sono depositati presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto
e sono dati in visione, a richiesta, agli aventi titolo, ai sensi della Legge
291/90. La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al
Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio entro cinque giorni dalla seduta;
il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata, e comunque non oltre
il giorno successivo, attestando in calce alla delibera stessa la data iniziale
di affissione. Le deliberazioni concernenti singole persone non sono soggette
a pubblicazione salvo contraria richiesta scritta dell'interessato. Art.
35.4 Validità e pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto Per
la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi, salvo specifiche disposizioni di legge.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo
quando si faccia questione di persone. Le sedute del Consiglio di Istituto
sono pubbliche. Hanno diritto a presenziare alle sedute del Consiglio di Istituto
gli elettori delle varie componenti. Il Presidente del Consiglio di Istituto
o chi ne fa le veci ha facoltà di allontanare chiunque disturbi le sedute stesse
ed ha potere di sospendere la seduta e proseguirla in forma non pubblica.
Art. 35.5 Attribuzioni del Presidente Il Presidente assicura il
regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per
garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti
del Consiglio. In particolare: - convoca
il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti
per il regolare svolgimento dei lavori;
- esamina
le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della
scuola;
- prende contatti, previa deliberazione
del Consiglio, con i Presidenti dei Consigli di altri istituto ai fini di cui
all'art. 6 del DPR 416/74.
Art.
35.6 Funzioni del Segretario del Consiglio Le funzioni di Segretario del
Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario
ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo
le modalità di cui all'art. 8 e deve sottoscrivere, unitamente al Presidente,
gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale. 
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