          |  Area della valutazione
Art. 10. Procedure dei reclami e valutazione del servizio
art. 10.1. Procedura dei reclami I reclami possono essere in forma
scritta e devono contenere generalitą, indirizzo e reperibilitą del proponente.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il Dirigente Scolastico,
dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma
scritta, con celeritą e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo qualora esso risulti fondato.
Qualora il reclamo non sia di competenza del capo di istituto, al reclamante sono
fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente il Dirigente
Scolastico formula una relazione relativa ai reclami ed ai successivi provvedimenti
con l'apporto del Comitato di valutazione dei docenti, per quanto riguarda i reclami
relativi alle attivitą didattiche, e con l'apporto dei Collaboratori e del Coordinatore
amministrativo, per i reclami di altra natura. Riferisce in merito, rispettivamente,
al Collegio dei Docenti per le attivitą didattiche, ed al Consiglio di Istituto
per le altre competenze. art. 10.2. Valutazione e miglioramento
del servizio. Viene costituita una Commissione in seno al Collegio dei Docenti
con il compito di raccogliere elementi utili alla valutazione e al miglioramento
del servizio. La Commissione predispone questionari opportunamente tarati,
che, previa approvazione del Collegio dei Docenti, saranno proposti al personale,
ai genitori e agli studenti con scadenza biennale. I questionari vertono sugli
aspetti organizzativi ed educativi del servizio e devono prevedere una graduazione
delle valutazioni e la possibilitą di formulare proposte. Sulla base dei dati
rilevati la Commissione redige una relazione sull'attivitą della scuola, che viene
portata all'attenzione del Collegio dei Docenti.

|