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Principi fondamentali
I principi a cui si ispira la Carta dei Servizi della scuola sono gli articoli 2, 3, 30, 33, 34 della Costituzione italiana.

Articolo 2. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Articolo 3. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Articolo 30. «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme dei membri e i limiti per la ricerca della paternità».

Articolo 33. «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (...)».

Articolo 34. «La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».



Art. 1.
Uguaglianza e pari opportunità
art. 1. L'erogazione del servizio scolastico va realizzata a partire dal riconoscimento della dignità della persona e dalla valorizzazione delle differenze, garantendo pari opportunità per il superamento di ogni discriminazione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.


Art. 2.
Imparzialità e regolarità
art. 2.1. I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.

art. 2.2. La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno serio e responsabile delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. In situazioni di conflitto sindacale, la scuola predispone attività compensative ed alternative che garantiscano l'effettivo esercizio del diritto di sciopero, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.


Art. 3.
Accoglienza ed integrazione
art. 3.1. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità. È predisposto annualmente un piano di accoglienza ed integrazione, da realizzare nella fase di avvio di ogni anno scolastico, finalizzato alla informazione, motivazione e socializzazione dei soggetti. Particolare attenzione è prestata alle esigenze degli studenti lavoratori, degli stranieri, di quelli degenti negli ospedali, di quelli in situazione di handicap e di quelli presenti nelle istituzioni carcerarie.

art. 3.2. Nello svolgimento delle attività scolastiche è garantito il pieno e reciproco rispetto dei diritti e degli interessi degli studenti, dei docenti e di tutti gli operatori.


Art. 4.
Diritto di scelta e frequenza
art. 4.1. L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).

art. 4.2. Il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di promozione del diritto allo studio, prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.


Art. 5.
Partecipazione, efficienza e trasparenza
art. 5.1. Istituzioni, personale, genitori ed alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della "Carta", attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione delle finalità e degli obiettivi formativi e culturali, a cui vanno subordinati gli standard generali del servizio.

art. 5.2. La scuola predispone e promuove tutte le iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi, riservando loro occasioni e spazi di incontro, così come previsto dalla direttiva 133/96 del Ministero della P. I. che la Carta integralmente recepisce.

art. 5.3. Le istituzioni scolastiche, in raccordo operativo e funzionale con gli enti locali, si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico, compatibilmente con le attività extracurriculari previste dalla scuola e nel rispetto del disciplinare deliberato dal Consiglio Scolastico Provinciale. Il Collegio dei docenti concorre a programmare ed a coordinare gli aspetti culturali delle attività extrascolastiche in cui la scuola sia impegnata anche in concorso con altri soggetti.

art. 5.4. Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.

art. 5.5. L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrativa.

art. 5.6. Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, dando priorità all'intervento delle Università, nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall'amministrazione.


Art. 6.
Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale
art. 6.1. La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità. Tutto ciò va realizzato nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascuno indirizzo e definiti dal P.O.F.in rapporto con la realtà e le esigenze del territorio.

art. 6.2. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.




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