          | Principi fondamentali
I principi a cui si ispira la Carta dei Servizi
della scuola sono gli articoli 2, 3, 30, 33, 34 della Costituzione italiana.
Articolo 2. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale». Articolo 3. «Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Articolo 30. «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge
assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme
dei membri e i limiti per la ricerca della paternità». Articolo 33.
«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi (...)». Articolo 34. «La scuola è aperta a
tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso». Art.
1. Uguaglianza e pari opportunità art.
1. L'erogazione del servizio scolastico va realizzata a partire dal riconoscimento
della dignità della persona e dalla valorizzazione delle differenze, garantendo
pari opportunità per il superamento di ogni discriminazione di sesso, etnia, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
Art. 2. Imparzialità e regolarità art.
2.1. I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri
di obiettività ed equità. art. 2.2. La scuola, attraverso tutte
le sue componenti e con l'impegno serio e responsabile delle istituzioni collegate,
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative.
In situazioni di conflitto sindacale, la scuola predispone attività compensative
ed alternative che garantiscano l'effettivo esercizio del diritto di sciopero,
nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione
delle disposizioni contrattuali in materia. Art.
3. Accoglienza ed integrazione art. 3.1.
La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti
gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni,
l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla
fase di ingresso alle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità.
È predisposto annualmente un piano di accoglienza ed integrazione, da realizzare
nella fase di avvio di ogni anno scolastico, finalizzato alla informazione, motivazione
e socializzazione dei soggetti. Particolare attenzione è prestata alle esigenze
degli studenti lavoratori, degli stranieri, di quelli degenti negli ospedali,
di quelli in situazione di handicap e di quelli presenti nelle istituzioni carcerarie.
art. 3.2. Nello svolgimento delle attività scolastiche è garantito
il pieno e reciproco rispetto dei diritti e degli interessi degli studenti, dei
docenti e di tutti gli operatori. Art.
4. Diritto di scelta e frequenza art. 4.1.
L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico.
La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello
stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso
di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità
(residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.). art. 4.2.
Il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati
con interventi di promozione del diritto allo studio, prevenzione e controllo
dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni
coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.
Art. 5. Partecipazione, efficienza e trasparenza
art. 5.1. Istituzioni, personale, genitori ed alunni, sono protagonisti
e responsabili dell'attuazione della "Carta", attraverso una gestione
partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti.
I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione delle finalità
e degli obiettivi formativi e culturali, a cui vanno subordinati gli standard
generali del servizio. art. 5.2. La scuola predispone e promuove
tutte le iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi,
riservando loro occasioni e spazi di incontro, così come previsto dalla direttiva
133/96 del Ministero della P. I. che la Carta integralmente recepisce.
art. 5.3. Le istituzioni scolastiche, in raccordo operativo e funzionale
con gli enti locali, si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale
e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario
del servizio scolastico, compatibilmente con le attività extracurriculari previste
dalla scuola e nel rispetto del disciplinare deliberato dal Consiglio Scolastico
Provinciale. Il Collegio dei docenti concorre a programmare ed a coordinare gli
aspetti culturali delle attività extrascolastiche in cui la scuola sia impegnata
anche in concorso con altri soggetti. art. 5.4. Le istituzioni
scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono
la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.
art. 5.5. L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio
di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità
nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta
formativa integrativa. art. 5.6. Per le stesse finalità, la scuola
garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione
con istituzioni ed enti culturali, dando priorità all'intervento delle Università,
nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite
dall'amministrazione. Art.
6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del
personale art. 6.1. La programmazione assicura il rispetto delle libertà
di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone
le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità.
Tutto ciò va realizzato nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari,
generali e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascuno indirizzo e definiti
dal P.O.F.in rapporto con la realtà e le esigenze del territorio. art.
6.2. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il
personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi
organici e regolari. 
|