POF
Carta dei servizi
Regolamento
Offerta formativa
Ampliamento
Attrezzature
Teatro
Attività musicali
Scambi culturali
Home page

Assemblee
Art. 6 Diritto di assemblea
Gli studenti ed i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 7 Assemblee studentesche
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe, di interclasse e di Istituto.
In relazione al numero degli studenti l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o di sezione. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco di Istituto.
Il Comitato Studentesco può esprimere pareri e/o formulare proposte a tutti gli organi collegiali della scuola.
È consentito mensilmente lo svolgimento di un'assemblea ordinaria di Istituto e di una di classe, la prima, nel limite di quattro ore di lezione e, la seconda, di due ore. Le assemblee di Istituto e di classe non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana. In caso di comprovata necessità può essere consentito lo svolgimento di assemblee straordinarie di Istituto nel limite massimo di sette ore annue. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono aver luogo assemblee né nel mese iniziale né nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe e/o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i Docenti che lo desiderino.

Art. 7.1 Funzionamento delle assemblee studentesche
L'Assemblea d'Istituto, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Art. 7.1.1 L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto o su richiesta sottoscritta dal 10% degli studenti. La richiesta deve contenere le precise indicazioni dell'O.d.G.

Art. 7.1.2 La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal Dirigente Scolastico, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di tre giorni per l'assemblea di classe, di cinque giorni per l'assemblea generale. In caso d'urgenza, il preavviso è ridotto ad un giorno per l'assemblea di classe e a tre giorni per quella generale.

Art. 7.1.3 Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti:
  • le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe o da due delegati;
  • le assemblee d'Istituto sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto o dai delegati di assemblea.

Art. 7.1.4 Le assemblee studentesche non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, in quanto non in contrasto con norme di legge.
Il Dirigente Scolastico o docente delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.


Art. 8 Assemblee dei Genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto. Detto Comitato non può interferire nelle competenze dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Art. 8.1 Funzionamento delle assemblee dei genitori.
L'Assemblea dei genitori, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Art. 8.1.1 L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l'Assemblea di Istituto intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi è convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nei consigli di classe. L'assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o di almeno il 10% dei genitori dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'Albo e con lettera da far pervenire agli interessati attraverso gli studenti, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

Art. 8.1.2 L'Assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
In relazione al numero dei partecipanti l'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Art. 8.1.3 All'Assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ed i Docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.





Web made by Infoservizi - Internet provider
Testi a cura dei docenti