          | Viaggi d'istruzione
e scambi educativi Art. 26 La
materia delle visite d'istruzione è regolata dalla C. M. n. 623 del 2 ottobre
1996. I viaggi d'istruzione sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso
culturale dell'indirizzo di studio. Pertanto essi vanno progettati dai docenti
del Consiglio di classe e discussi e approvati in una riunione del Consiglio di
classe, presenti i rappresentanti degli studenti e dei genitori. Successivamente
il docente Coordinatore farà conoscere alle famiglie il progetto culturale approvato.
Art. 27 I viaggi d'istruzione si realizzano attraverso un progetto
didattico che può coinvolgere un'intera classe, più classi oppure gruppi di studenti
aggregati in base a precisi obbiettivi e progetti. I Docenti accompagnatori
appartengono al Consiglio di classe e sono gli stessi che sono coinvolti nel progetto.
Art. 28 Ogni classe può effettuare, nell'arco del quinquennio, un
massimo di due viaggi d'istruzione di più giorni in Italia o all'estero purché
ciò sia compatibile con la disponibilità finanziaria del bilancio dell'istituto.
Art. 29 La scuola richiederà almeno tre preventivi di spesa alle agenzie
di viaggio per l'intero pacchetto delle iniziative proposte. Il Consiglio
di Istituto, esaminati i preventivi di spesa e valutata la qualità del servizio,
delibererà a quale agenzia assegnare l'organizzazione dei viaggi d'istruzione.
Il docente Coordinatore appurerà se ci sono ragioni economiche che impediscono
la partecipazione di qualche studente e ne informerà il Dirigente Scolastico.
I docenti accompagnatori informeranno il Dirigente Scolastico di eventuali gravi
insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio al fine
di potere intervenire tempestivamente già durante lo svolgimento del viaggio d'istruzione
o di impedire che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate.
In ogni caso l'Agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze
riscontrate nell'organizzazione del servizio. Art. 30 Si rende
obbligatoria l'assicurazione di tutti gli studenti e di tutti gli insegnanti che
partecipano ad una visita d'istruzione di uno o più giorni attraverso polizza
contro gli infortuni e la responsabilità civile. Art. 31 Vengono
escluse da questa regolamentazione le attività integrative di carattere culturale
e sportivo (visite a mostre d'arte, spettacoli teatrali, indagini statistico-naturalistiche,
gare) che richiedano l'uscita dalle lezioni per alcune ore o per l'intera mattinata.
Queste iniziative vengono programmate e approvate dai Docenti del Consiglio di
classe che avrà cura di valutare la coerenza e la compatibilità con le lezioni
curriculari. Art. 32 Si rinvia alla normativa ministeriale vigente
per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento.
Art. 33 Gli scambi educativi con classi di Istituti italiani o con l'estero
sono regolati dalla C. M. n. 358 del 23/07/1996. 
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